Art. 30 
 
         Provvedimenti in favore dei testimoni di giustizia 
 
  1. La spesa autorizzata per gli anni 2015 e 2016  dall'articolo  2,
comma 1, della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 e'  incrementata
di 510 migliaia di euro per ciascun anno. 
  2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale  n.  22/2014,  le
parole "valutati in 380 migliaia di euro annui" sono sostituite dalle
parole "valutati in 890 migliaia di euro annui".