Art. 33 Amministrazione delle societa' a totale o maggioritaria partecipazione della Regione 1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione delle societa' controllate dalla Regione si applicano le disposizioni seguenti: a) nelle societa' che svolgono attivita' di "in house providing" per la Regione, l'amministrazione e' affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad un amministratore unico; b) nelle altre societa', a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, l'amministrazione e' affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che puo' nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformita' a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna societa'. 2. Le cariche di amministratore unico o delegato di cui al comma 1 sono rinnovabili una volta sola. 3. Qualora l'amministratore unico o l'amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale, il limite massimo del trattamento economico annuo omnicomprensivo e' pari a euro novantamila. 4. Il limite massimo di cui al comma 3, per gli amministratori unici o delegati che ricoprano anche le funzioni di direttore generale, e' ridotto a settantamila euro, per le societa' con un numero di dipendenti inferiore a quattrocento o con un valore della produzione inferiore a quindici milioni di euro. 5. Per le societa' di cui al comma 1, i limiti di cui all'articolo 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti del trenta per cento. 6. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le modalita'. Le societa' conformano i propri statuti alle disposizioni del dipartimento. 7. L'Assessorato regionale dell'economia procede alla verifica del Piano operativo strategico (POS), del Piano dei servizi e del personale, del Piano economico annuale (PEA) e dell'andamento gestionale trimestrale. 8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' di cui al comma l dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, adeguano i propri statuti alle prescrizioni della presente legge. 9. Per gli incarichi previsti nel presente articolo si applicano le norme di inconferibilita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.