Art. 33 
 
Amministrazione   delle   societa'   a   totale    o    maggioritaria
                    partecipazione della Regione 
 
  1. A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari  successivo
alla   data   di   entrata   in   vigore   della   presente    legge,
all'amministrazione  delle  societa'  controllate  dalla  Regione  si
applicano le disposizioni seguenti: 
  a) nelle societa' che svolgono attivita' di  "in  house  providing"
per la Regione, l'amministrazione e' affidata, in  linea  con  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge  7  agosto  2012,  n.
135, e successive  modifiche  e  integrazioni,  per  un  periodo  non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad  un  amministratore
unico; 
  b) nelle altre societa', a totale  o  maggioritaria  partecipazione
della Regione, l'amministrazione  e'  affidata  ad  un  consiglio  di
amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due
consiglieri, secondo le previsioni  statutarie  sulla  rappresentanza
dei soci, che puo' nominare tra i suoi componenti  un  amministratore
delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformita' a quanto
appositamente previsto dallo statuto di ciascuna societa'. 
  2. Le cariche di amministratore unico o delegato di cui al comma  1
sono rinnovabili una volta sola. 
  3.  Qualora  l'amministratore  unico  o  l'amministratore  delegato
ricopra anche le funzioni di direttore generale,  il  limite  massimo
del trattamento  economico  annuo  omnicomprensivo  e'  pari  a  euro
novantamila. 
  4. Il limite massimo di cui al  comma  3,  per  gli  amministratori
unici o  delegati  che  ricoprano  anche  le  funzioni  di  direttore
generale, e' ridotto a settantamila euro,  per  le  societa'  con  un
numero di dipendenti inferiore a quattrocento o con un  valore  della
produzione inferiore a quindici milioni di euro. 
  5. Per le societa' di cui al comma 1, i limiti di cui  all'articolo
20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti
del trenta per cento. 
  6.  Il  dipartimento  regionale  bilancio  e  tesoro  -  Ragioneria
generale esercita il controllo analogo e ne stabilisce le  modalita'.
Le  societa'  conformano  i  propri  statuti  alle  disposizioni  del
dipartimento. 
  7. L'Assessorato regionale dell'economia procede alla verifica  del
Piano operativo  strategico  (POS),  del  Piano  dei  servizi  e  del
personale,  del  Piano  economico  annuale  (PEA)  e   dell'andamento
gestionale trimestrale. 
  8. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le societa' di cui al comma l dell'articolo 20  della
legge regionale 12 maggio 2010,  n.  11  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, adeguano  i  propri  statuti  alle  prescrizioni  della
presente legge. 
  9. Per gli incarichi previsti nel presente articolo si applicano le
norme  di  inconferibilita'  previste  dall'articolo  9  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.