Art. 34 
 
Accorpamento dell'IRIDAS all'Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone" 
 
  1.  Ferme  restando  la  medesima  denominazione  e  le   finalita'
statutarie dell'Istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F.  ed
A.  Salamone",  nel  pieno  rispetto  delle  volonta'   testamentarie
indicate nell'atto costitutivo dell'Istituto  medesimo,  le  funzioni
gia' svolte dall'ente posto in liquidazione  dall'articolo  63  della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21  sono  trasferite  al  suddetto
Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone" di cui all'articolo 1  della
legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152  che  subentra  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi. 
  2.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1   sono
trasferite, senza ulteriori oneri a carico  del  bilancio  regionale,
all'ente cessionario, in  forza  della  presente  legge,  le  risorse
materiali e immateriali  nonche'  il  personale  in  servizio  presso
l'ente liquidato alla data di avvio del procedimento di liquidazione,
che mantiene il trattamento giuridico ed  economico  in  essere  alla
predetta data. 
  3. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto dei  ciechi  Opere
riunite "I. Florio -  F.  ed  A.  Salamone",  con  sede  in  Palermo,
previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto  6
maggio  1935,  n.  937  ed  integrato  dall'articolo  4  della  legge
regionale 23 maggio 1991, n. 33, e' nominato dall'Assessore regionale
per l'istruzione e la formazione professionale, secondo  la  seguente
composizione: 
  a)  n.  2  rappresentanti  della  sezione  provinciale  di  Palermo
dell'Unione  italiana  dei  Ciechi  e  degli  ipovedenti  quale  sede
territorialmente competente; 
  b)  n.  1  rappresentante   del   Consiglio   regionale   siciliano
dell'Unione  italiana  dei  ciechi  e  degli  ipovedenti;  c)  n.   1
rappresentante della Regione - Assessorato  dell'istruzione  e  della
formazione professionale;  d)  n.  1  rappresentante  della  famiglia
Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Assessore  regionale  per   l'istruzione   e   la
formazione professionale provvede alla nomina del nuovo Consiglio  di
amministrazione dell'Istituto secondo la composizione di cui al comma
3. Il nuovo Consiglio di amministrazione puo' insediarsi  ed  operare
anche in presenza di tre consiglieri su cinque. 
  5. Il Consiglio, che dura in carica cinque  anni,  elegge  nel  suo
seno il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto. 
  6. Ai fini del controllo amministrativo - contabile  dell'Istituto,
e' istituito un collegio di revisori composto da tre membri,  di  cui
uno  nominato  dall'Assessore  regionale  per   l'istruzione   e   la
formazione  professionale  e   due   dall'Assessore   regionale   per
l'economia.