Art. 34 Accorpamento dell'IRIDAS all'Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone" 1. Ferme restando la medesima denominazione e le finalita' statutarie dell'Istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone", nel pieno rispetto delle volonta' testamentarie indicate nell'atto costitutivo dell'Istituto medesimo, le funzioni gia' svolte dall'ente posto in liquidazione dall'articolo 63 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono trasferite al suddetto Istituto "I. Florio - F. ed A. Salamone" di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono trasferite, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, all'ente cessionario, in forza della presente legge, le risorse materiali e immateriali nonche' il personale in servizio presso l'ente liquidato alla data di avvio del procedimento di liquidazione, che mantiene il trattamento giuridico ed economico in essere alla predetta data. 3. Il Consiglio di amministrazione dell'istituto dei ciechi Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone", con sede in Palermo, previsto dall'articolo 7 dello statuto approvato dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 937 ed integrato dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, e' nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, secondo la seguente composizione: a) n. 2 rappresentanti della sezione provinciale di Palermo dell'Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti quale sede territorialmente competente; b) n. 1 rappresentante del Consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; c) n. 1 rappresentante della Regione - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale; d) n. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale provvede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo la composizione di cui al comma 3. Il nuovo Consiglio di amministrazione puo' insediarsi ed operare anche in presenza di tre consiglieri su cinque. 5. Il Consiglio, che dura in carica cinque anni, elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente dell'Istituto. 6. Ai fini del controllo amministrativo - contabile dell'Istituto, e' istituito un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e due dall'Assessore regionale per l'economia.