Art. 43 Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori animali 1. La Regione sostiene le attivita' volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, con l'obiettivo sia di migliorare la competitivita' degli allevamenti sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversita'. 2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea incentiva il miglioramento qualitativo degli allevamenti attraverso il ricambio dei riproduttori maschi e femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle rispondendo alle esigenze di una zootecnia siciliana piu' aderente alle direttive comunitarie. 3. Sono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del 25 per cento, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico. 4. L'azione e' attuata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa complessiva di 1.500 migliaia di euro a valere sulle disponibilita' di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.