Art. 43 
 
  Incentivazione all'acquisto e all'impiego di riproduttori animali 
 
  1. La Regione sostiene le attivita' volte a conseguire e diffondere
il miglioramento genetico del patrimonio  zootecnico  regionale,  con
l'obiettivo sia di migliorare la competitivita' degli allevamenti sia
di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare
la biodiversita'. 
  2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo  rurale
e della pesca mediterranea  incentiva  il  miglioramento  qualitativo
degli allevamenti attraverso il ricambio dei  riproduttori  maschi  e
femmine selezionati ed il ripopolamento delle stalle rispondendo alle
esigenze di una zootecnia  siciliana  piu'  aderente  alle  direttive
comunitarie. 
  3. Sono concessi aiuti in conto capitale, per un massimo del 25 per
cento, a fronte della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  di  animali
riproduttori maschi e femmine  delle  specie  e  razze  di  interesse
zootecnico. 
  4.  L'azione  e'  attuata  nell'ambito  del  regolamento  (CE)   n.
1408/2013  della  Commissione   del   18   dicembre   2013   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo. 
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la  spesa  complessiva
di 1.500 migliaia di euro a valere sulle disponibilita' di  cui  alla
lettera h) del comma 1  dell'articolo  4  della  legge  regionale  22
dicembre 2005, n. 19.