Art. 10 
 
          Conferma contributi al Comune di Sesto al Reghena 
 
  1. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  riconfermare  al
Comune di Sesto al  Reghena  il  contributo  ventennale  costante  di
18.000 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  lettera
a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia
di sport e tempo libero), con decreto 21 ottobre  2009,  n.  2139/ALP
5SP1, e confermato con decreto, 16 gennaio 2014, n. 33/CULT 5SP1, per
la realizzazione dei lavori  di  "adeguamento  sismico  e  funzionale
della palestra del centro polisportivo di  Bagnarola",  ancorche'  il
beneficiario non abbia rispettato  i  termini  perentori  fissati  in
attuazione dell'art. 6,  comma  222-bis,  della  legge  regionale  30
dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine  perentorio
del 30 novembre 2015, il Comune di  Sesto  al  Reghena,  presenta  al
Servizio competente in materia di impiantistica sportiva  domanda  di
conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento. 
  3. Ai sensi del comma  1  il  Servizio  competente  in  materia  di
impiantistica sportiva  provvede  a  confermare  il  contributo  e  a
fissare i nuovi termini perentori di  inizio  e  di  ultimazione  dei
lavori,  nonche'  a  fissare   il   nuovo   termine   perentorio   di
rendicontazione del contributo.