Art. 18 Conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva 1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilita' e crescita, e' autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Staranzano ai sensi della legge regionale 8/2003 di 17.500 euro annui per dieci anni entro il limite della spesa di 175.000 euro a favore del medesimo Comune per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comune di Staranzano presenta, entro il 31 dicembre 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata della seguente documentazione: a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo; b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa; c) cronoprogramma dell'intervento, cosi' come previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 14/2002. 3. Il Comune di Staranzano, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, puo' chiedere l'erogazione delle annualita' maturate alla data della richiesta stessa, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002. 4. In conformita' a quanto deliberato dalla Giunta regionale il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo.