Art. 18 
 
Conferma di contributo al Comune  di  Staranzano  per  interventi  di
                       impiantistica sportiva 
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  in  considerazione  della   grave
situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle  norme  in
materia  di  patto  di  stabilita'  e  crescita,  e'  autorizzata   a
confermare,  previa  deliberazione   della   Giunta   regionale,   il
contributo concesso al Comune di  Staranzano  ai  sensi  della  legge
regionale 8/2003 di 17.500 euro annui per dieci anni entro il  limite
della spesa di 175.000 euro a  favore  del  medesimo  Comune  per  la
realizzazione di interventi  di  adeguamento  e  miglioramento  degli
impianti sportivi esistenti. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  il  Comune  di  Staranzano
presenta,  entro  il  31  dicembre  2015,  domanda  di   conferma   e
conversione del contributo alla  struttura  regionale  competente  in
materia  di  impiantistica   sportiva,   corredata   della   seguente
documentazione: 
    a) deliberazione dell'ente di autorizzazione  alla  presentazione
della domanda di conversione del contributo; 
    b)  relazione  illustrativa  degli  interventi  da  realizzare  e
relativo preventivo di spesa; 
    c) cronoprogramma dell'intervento, cosi' come previsto  dall'art.
56, comma 1, della legge regionale 14/2002. 
  3.  Il  Comune  di  Staranzano,  previa  richiesta  alla  struttura
regionale competente  in  materia  di  impiantistica  sportiva,  puo'
chiedere l'erogazione  delle  annualita'  maturate  alla  data  della
richiesta stessa, secondo quanto  previsto  dall'art.  57,  comma  1,
lettera a), della legge regionale 14/2002. 
  4. In conformita' a quanto deliberato  dalla  Giunta  regionale  il
Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma  il
contributo.