Art. 26 Modifiche all'art. 5 della legge regionale 44/1985 1. All'art. 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma dopo le parole «Piano urbanistico regionale generale» sono inserite le seguenti: «, nonche' per gli interventi su edifici compresi nelle zone B0 ovvero su singoli edifici equiparati alle zone A e B0, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali,»; b) al secondo comma le parole «A, come sopra definite» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».