Art. 26 
 
         Modifiche all'art. 5 della legge regionale 44/1985 
 
  1. All'art. 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44  (Altezze
minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad
abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) al primo comma dopo le  parole  «Piano  urbanistico  regionale
generale» sono inserite le seguenti: «, nonche' per gli interventi su
edifici compresi nelle zone B0 ovvero su singoli  edifici  equiparati
alle zone A  e  B0,  come  individuati  dagli  strumenti  urbanistici
comunali,»; 
    b) al secondo comma le  parole  «A,  come  sopra  definite»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».