Art. 8 
 
            Disposizioni per l'applicazione dell'art. 11 
                    della legge regionale 14/2002 
 
  1. Agli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e
gli atti di pianificazione,  comunque  denominati,  si  applicano  le
disposizioni relative agli incentivi di cui all'art. 11  della  legge
regionale   14/2002,    vigenti    al    momento    dell'attribuzione
dell'incarico, che trovano applicazione  sino  alla  conclusione  del
medesimo incarico. 
  2. Con il regolamento di esecuzione dell'art. 11,  comma  1,  della
legge regionale 14/2002, sono disciplinati  modalita'  e  criteri  di
ripartizione  nei  periodi  transitori   degli   incentivi   per   la
realizzazione di opere pubbliche.