Art. 8 Disposizioni per l'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 14/2002 1. Agli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, si applicano le disposizioni relative agli incentivi di cui all'art. 11 della legge regionale 14/2002, vigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico, che trovano applicazione sino alla conclusione del medesimo incarico. 2. Con il regolamento di esecuzione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 14/2002, sono disciplinati modalita' e criteri di ripartizione nei periodi transitori degli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche.