Art. 14 Sistema informativo di controllo dati ambientali 1. I soggetti, pubblici o privati, gestori di impianti che con le loro emissioni liquide, gassose o sonore possono provocare inquinamenti, sono tenuti ad installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo dei dati ambientali e meteo climatici, nonche' a provvedere alla trasmissione dei dati, in conformita' alle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi adottati dagli enti competenti.