Art. 14 
 
          Sistema informativo di controllo dati ambientali 
 
  1. I soggetti, pubblici o privati, gestori di impianti che  con  le
loro  emissioni  liquide,  gassose   o   sonore   possono   provocare
inquinamenti, sono tenuti ad installare e gestire, a  proprie  spese,
strumenti di controllo dei dati ambientali e meteo climatici, nonche'
a  provvedere  alla  trasmissione  dei  dati,  in  conformita'   alle
prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi adottati dagli
enti competenti.