Art. 15 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni  penali,  ai
soggetti  che  non  ottemperano  alla  trasmissione   dei   dati   in
conformita' ai provvedimenti autorizzativi adottati, oppure  che  non
ottemperano   alle   prescrizioni   impartite    dai    provvedimenti
autorizzativi di cui all'articolo 14, si applica la sanzione da  euro
2.500,00 a euro 10.000,00, al cui accertamento provvede ARPAL. 
  2. Alle funzioni relative all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione
di pagamento e alla riscossione delle sanzioni  di  cui  al  comma  1
provvede la Regione. 
  3. I proventi derivanti dalle sanzioni  di  cui  al  comma  1  sono
utilizzati dalla Regione per interventi di adeguamento delle reti  di
misura pubblica.