Art. 15 Sanzioni 1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, ai soggetti che non ottemperano alla trasmissione dei dati in conformita' ai provvedimenti autorizzativi adottati, oppure che non ottemperano alle prescrizioni impartite dai provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 14, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 10.000,00, al cui accertamento provvede ARPAL. 2. Alle funzioni relative all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento e alla riscossione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la Regione. 3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Regione per interventi di adeguamento delle reti di misura pubblica.