Art. 35 Accertamento e contestazione di violazioni amministrative e sanzioni 1. Le attivita' di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite con legge regionale, sono svolte dal personale della struttura regionale preposto a tali attivita'. 2. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui sopra , nonche' la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge n. 689/1981 e della normativa regionale in materia. 3. La Regione per le attivita' di controllo di cui al comma 1 puo' avvalersi di altri soggetti istituzionali previa stipula di apposita convenzione.