Art. 35 
 
                    Accertamento e contestazione 
               di violazioni amministrative e sanzioni 
 
  1. Le  attivita'  di  accertamento  e  irrogazione  delle  sanzioni
amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo  Stato
alla Regione  o  stabilite  con  legge  regionale,  sono  svolte  dal
personale della struttura regionale preposto a tali attivita'. 
  2. Le attivita' connesse  con  l'accertamento  e  la  contestazione
delle  violazioni  di  cui  sopra  ,  nonche'  la  determinazione   e
applicazione   delle   relative   sanzioni    amministrative,    sono
disciplinate ai sensi della  legge  n.  689/1981  e  della  normativa
regionale in materia. 
  3. La Regione per le attivita' di controllo di cui al comma 1  puo'
avvalersi di altri soggetti istituzionali previa stipula di  apposita
convenzione.