Art. 25 
 
Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed  aree
                 riservate agli animali d'affezione 
 
  1. Agli animali d'affezione, accompagnati  dal  proprietario  o  da
altro detentore, e' consentito il libero accesso  a  tutti  i  luoghi
pubblici e di uso pubblico,  compresi  i  giardini,  i  parchi  e  le
spiagge, con l'obbligo di usare il  guinzaglio  e  di  essere  munito
della museruola. 
  2. I detentori di cani devono disporre  di  strumenti  idonei  alla
immediata rimozione delle deiezioni  e  sono  tenuti  alla  rimozione
delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani  guida
e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate
alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo  di  vista  ha
diritto di farsi accompagnare dal proprio cane  guida  anche  se  non
munito di museruola. 
  3. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate  per
particolari scopi, come le  aree  giochi  per  bambini,  a  tal  fine
chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. 
  4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree  a  verde  di  uso
pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi
cartelli  e  delimitazioni   fisiche   spazi   destinati   ai   cani,
eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature;  tali  spazi
sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta  delle  deiezioni,
spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali  grandi  e
piccoli. 
  5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi,  correre  e
giocare liberamente senza guinzaglio e  museruola,  sotto  la  vigile
responsabilita' degli  accompagnatori  fermo  restando  l'obbligo  di
evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone,
per gli altri animali o arrechino danni a cose.