Art. 25 Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione 1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, e' consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola. 2. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola. 3. E' vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. 4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche spazi destinati ai cani, eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli. 5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilita' degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.