Art. 12 
 
                     Forum regionale dei giovani 
 
  1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia,  delle  politiche
sociali e del lavoro e' istituito il «Forum regionale  dei  giovani»,
di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e
confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali. 
  2. Il Forum, che opera secondo le  modalita'  di  cui  al  comma  2
dell'art. 4,  e'  un  organismo  indipendente,  di  partecipazione  e
consultazione in materia di politiche giovanili. Scopo  primario  del
nuovo organismo di partecipazione giovanile e' favorire occasioni  di
confronto tra le nuove generazioni creando cosi' un  rapporto  sempre
piu' stretto tra giovani e le istituzioni. Il  Forum  si  propone  di
avvicinare i giovani alle istituzioni e queste ultime  al  mondo  dei
giovani. Il Forum ha il compito di: 
    a) rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani; 
    b) favorire la loro presa in carico da parte  delle  istituzioni,
attraverso  la  loro  partecipazione  attiva  alla  vita  sociale   e
politica; 
    c) essere  veicolo  per  la  diffusione  di  stimoli  provenienti
dall'azione dei Forum comunali e provinciali. 
  3. Il forum  e'  composto  da  rappresentanti  legali  o  dai  loro
delegati delle  organizzazioni/associazioni  giovanili  di  rilevanza
regionale  individuate  dal  Registro  regionale  delle  associazioni
giovanili ai sensi dell'art. 14, e in particolare: 
    a) da un delegato delle associazioni giovanili di categoria; 
    b) da un delegato delle organizzazioni giovanili dei sindacati; 
    c) dai delegati delle associazioni giovanili del terzo settore; 
    d)  dai  rappresentanti  degli  organi  superiori  eletti   delle
Universita' di Catania, Palermo, Messina, Enna; 
    e) dalla rappresentanza studentesca all'interno dei  consigli  di
amministrazione degli enti  regionali  per  il  diritto  allo  studio
(ERSU); 
    f)  da  un  rappresentante  delle  consulte  comunali  per   ogni
provincia, scelto su base elettiva tra i  Presidenti  delle  consulte
giovanili comunali. 
  4. Il Forum puo' esprimere pareri sulle materie di cui all'art. 2 e
sulla Programmazione regionale triennale di cui  all'art.  5  nonche'
sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle
politiche giovanili. 
  5. Il  Forum  e'  organizzato  su  base  elettiva  ed  e'  nominato
dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e  il
lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. I componenti del Forum  restano  in  carica  sino  al
rinnovo  dei  rispettivi   organi   di   provenienza   e   comunicano
tempestivamente  all'Assessorato  regionale  della  famiglia,   delle
politiche sociali e del lavoro le nuove rappresentanze per il rinnovo
delle cariche. Il Forum continua ad esercitare i propri compiti  fino
all'insediamento del nuovo organo. Ogni organizzazione puo', in  ogni
momento, sostituire il proprio rappresentante mediante  comunicazione
scritta indirizzata all'Assessorato. Entro sessanta giorni dalla  sua
costituzione, il Forum elegge a maggioranza assoluta un presidente ed
un segretario ed adotta un regolamento per il suo  funzionamento  nel
rispetto della normativa regionale. 
  6. Il Forum con la propria attivita' contribuisce alla  definizione
dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e,  a
tal fine: 
    a) formula proposte in tema di politiche giovanili da  sottoporre
ai competenti organi regionali; 
    b) presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre  di  ogni
anno, il proprio programma delle attivita' per l'anno successivo; 
    c) presenta, entro la fine del mese di  febbraio,  una  relazione
annuale  alla  Giunta  regionale  sulle  attivita'  svolte  nell'anno
precedente; 
    d) esprime parere sul programma triennale. 
  7. La Regione promuove di concerto con il  Forum  iniziative  volte
all'avvicinamento delle Scuole-Universita' e le imprese. 
  8. Il Forum, organizzato  per  specifiche  tematiche,  si  riunisce
ordinariamente almeno tre volte l'anno. Puo' riunirsi,  altresi',  in
seduta straordinaria per iniziativa del suo presidente  o  quando  lo
richiedano almeno  la  meta'  dei  componenti.  Il  Forum  si  avvale
dell'attivita' dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 15. 
  9. La partecipazione ai lavori del Forum e' a titolo gratuito e non
comporta alcuna indennita'. 
  10. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle
politiche giovanili alla quale possono partecipare: 
    a)  le  organizzazioni  di  volontariato,  le   associazioni   di
promozione e cooperazione sociale attive nel  campo  delle  politiche
giovanili; 
    b) gli enti locali; 
    c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    d) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria; 
    e) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico.