Art. 12 Forum regionale dei giovani 1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e' istituito il «Forum regionale dei giovani», di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali. 2. Il Forum, che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 4, e' un organismo indipendente, di partecipazione e consultazione in materia di politiche giovanili. Scopo primario del nuovo organismo di partecipazione giovanile e' favorire occasioni di confronto tra le nuove generazioni creando cosi' un rapporto sempre piu' stretto tra giovani e le istituzioni. Il Forum si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e queste ultime al mondo dei giovani. Il Forum ha il compito di: a) rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani; b) favorire la loro presa in carico da parte delle istituzioni, attraverso la loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica; c) essere veicolo per la diffusione di stimoli provenienti dall'azione dei Forum comunali e provinciali. 3. Il forum e' composto da rappresentanti legali o dai loro delegati delle organizzazioni/associazioni giovanili di rilevanza regionale individuate dal Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi dell'art. 14, e in particolare: a) da un delegato delle associazioni giovanili di categoria; b) da un delegato delle organizzazioni giovanili dei sindacati; c) dai delegati delle associazioni giovanili del terzo settore; d) dai rappresentanti degli organi superiori eletti delle Universita' di Catania, Palermo, Messina, Enna; e) dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di amministrazione degli enti regionali per il diritto allo studio (ERSU); f) da un rappresentante delle consulte comunali per ogni provincia, scelto su base elettiva tra i Presidenti delle consulte giovanili comunali. 4. Il Forum puo' esprimere pareri sulle materie di cui all'art. 2 e sulla Programmazione regionale triennale di cui all'art. 5 nonche' sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili. 5. Il Forum e' organizzato su base elettiva ed e' nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti del Forum restano in carica sino al rinnovo dei rispettivi organi di provenienza e comunicano tempestivamente all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro le nuove rappresentanze per il rinnovo delle cariche. Il Forum continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo organo. Ogni organizzazione puo', in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata all'Assessorato. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Forum elegge a maggioranza assoluta un presidente ed un segretario ed adotta un regolamento per il suo funzionamento nel rispetto della normativa regionale. 6. Il Forum con la propria attivita' contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine: a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali; b) presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attivita' per l'anno successivo; c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale alla Giunta regionale sulle attivita' svolte nell'anno precedente; d) esprime parere sul programma triennale. 7. La Regione promuove di concerto con il Forum iniziative volte all'avvicinamento delle Scuole-Universita' e le imprese. 8. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Puo' riunirsi, altresi', in seduta straordinaria per iniziativa del suo presidente o quando lo richiedano almeno la meta' dei componenti. Il Forum si avvale dell'attivita' dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 15. 9. La partecipazione ai lavori del Forum e' a titolo gratuito e non comporta alcuna indennita'. 10. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale possono partecipare: a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili; b) gli enti locali; c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; d) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria; e) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico.