Art. 15 
 
          Osservatorio regionale delle politiche giovanili 
 
  1. E' istituito  presso  l'Assessorato  regionale  della  famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro l'Osservatorio  regionale  delle
politiche giovanili (O.R.P.G.), di seguito  denominato  Osservatorio,
con funzioni di conoscenza e di monitoraggio  delle  diverse  realta'
giovanili in Sicilia. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale  delibera  le  modalita'   di
funzionamento  e   la   composizione   dell'Osservatorio   presieduto
dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali  e  il
lavoro. 
  3. L'Osservatorio,  operante  presso  la  struttura  amministrativa
competente in  materia,  esercita,  sulla  base  delle  priorita'  di
indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti: 
    a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli  aspetti  sociali,
economici e storico-culturali delle realta' giovanili; 
    b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e  delle
esigenze dei giovani siciliani anche in rapporto al resto del paese; 
    c) info azione  e  comunicazione  sulle  tematiche  di  cui  alla
presente legge; 
    d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani. 
  4. La  partecipazione  ai  lavori  dell'Osservatorio  e'  a  titolo
gratuito e non comporta alcuna indennita' o rimborso delle spese. 
  5. Le attivita' di  segreteria  dell'Osservatorio  sono  assicurate
dalla struttura amministrativa competente nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  6. Dall'attuazione di quanto previsto  nel  presente  articolo  non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.