Art. 15 Osservatorio regionale delle politiche giovanili 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'Osservatorio regionale delle politiche giovanili (O.R.P.G.), di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realta' giovanili in Sicilia. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. 3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorita' di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti: a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realta' giovanili; b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani siciliani anche in rapporto al resto del paese; c) info azione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge; d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani. 4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e' a titolo gratuito e non comporta alcuna indennita' o rimborso delle spese. 5. Le attivita' di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.