Art. 19 Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003 1. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente».