Art. 19 
 
     Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n.
12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al  sapere,
per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione  e   della   formazione   professionale,   anche   in
integrazione  tra  loro)  le  parole  «La  Giunta   regionale»   sono
sostituite dalle seguenti: «Il dirigente regionale competente».