Art. 18 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. I contributi sono cumulabili tra  loro  e  con  qualsiasi  altro
contributo previsto dalla normativa  europea  e  statale  vigente  in
materia di incentivi all'acquisto, al leasing e al noleggio  a  lungo
termine di veicoli a bassa emissione e all'installazione di  stazioni
di ricarica domestiche. 
  2. Laddove i contributi siano concessi in  regime  de  minimis,  ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, essi  sono  cumulabili  nel  rispetto
della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.