Art. 18 Cumulabilita' 1. I contributi sono cumulabili tra loro e con qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa europea e statale vigente in materia di incentivi all'acquisto, al leasing e al noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione e all'installazione di stazioni di ricarica domestiche. 2. Laddove i contributi siano concessi in regime de minimis, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, essi sono cumulabili nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.