Art. 21 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 6.300.054,99 per l'anno 2019, in euro 4.443.475,00 per l'anno 2020, in euro 3.878.013,58 per l'anno 2021 e in euro 2.735.000,00 a decorrere dal 2022. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021 nella: a) Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento): 1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 180.000,00 nel 2019, euro 145.000,00 nel 2020 ed euro 165.000,00 a decorrere dal 2021; 2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.470.000,00 nel 2019, euro 2.610.000,00 nel 2020 ed euro 2.420.000,00 a decorrere dal 2021; b) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 04 (Altre modalita' di trasporto): 1) titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 5.000 a decorrere dal 2019; c) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 05 (Viabilita' e infrastrutture stradali): 1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 15.000 nel 2019 ed euro 10.000 a decorrere dal 2020; 2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 4.597.054,99 nel 2019, euro 1.588.475,00 nel 2020, euro 1.193.013,58 nel 2021 ed euro 50.000,00 a decorrere dal 2022; d) Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche): 1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00 nel 2019, ed euro 85.000,00 a decorrere dal 2020. 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: a) nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 20.000,00 nell'anno 2019, euro 210.000,00 nell'anno 2020 ed euro 20.000,00 nell'anno 2021; b) nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 05 (Viabilita' e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 4.547.054,99 nel 2019, euro 1.538.475,00 nel 2020 ed euro 1.143.013,58 nel 2021 a valere sul Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" relativamente agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, gia' avviati; c) nella missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche), titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00 nell'anno 2019, euro 45.000,00 nell'anno 2020 ed euro 45.000,00 nell'anno 2021; d) nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 03 (Altri fondi): 1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000,00 nel 2019, euro 200.000,00 nel 2020 ed euro 220.000,00 nel 2021; 2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.500.000,00 nel 2019, per euro 2.450.000,00 nel 2020 ed euro 2.450.000,00 nel 2021. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.