Art. 21 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione  della  presente
legge e' determinato in euro 6.300.054,99 per l'anno  2019,  in  euro
4.443.475,00 per l'anno 2020, in euro 3.878.013,58 per l'anno 2021  e
in euro 2.735.000,00 a decorrere dal 2022. 
  2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione per il  triennio
2019/2021 nella: 
    a) Missione 9 (Sviluppo sostenibile e  tutela  del  territorio  e
dell'ambiente),  programma  08  (Qualita'   dell'aria   e   riduzione
dell'inquinamento): 
      1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 180.000,00 nel 2019, euro
145.000,00 nel 2020 ed euro 165.000,00 a decorrere dal 2021; 
      2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro  1.470.000,00  nel
2019, euro 2.610.000,00 nel 2020 ed euro 2.420.000,00 a decorrere dal
2021; 
    b) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 04
(Altre modalita' di trasporto): 
      1) titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 5.000  a  decorrere
dal 2019; 
    c) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 05
(Viabilita' e infrastrutture stradali): 
      1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 15.000 nel 2019  ed  euro
10.000 a decorrere dal 2020; 
      2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro  4.597.054,99  nel
2019, euro 1.588.475,00 nel 2020, euro 1.193.013,58 nel 2021 ed  euro
50.000,00 a decorrere dal 2022; 
    d)  Missione  17  (Energia   e   diversificazione   delle   fonti
energetiche), programma 01 (Fonti energetiche): 
      1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00  nel  2019,  ed
euro 85.000,00 a decorrere dal 2020. 
  3. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: 
    a) nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e  dell'ambiente),  programma  08  (Qualita'  dell'aria  e  riduzione
dell'inquinamento),  titolo  2  (Spese  di  investimento)  per   euro
20.000,00 nell'anno 2019, euro  210.000,00  nell'anno  2020  ed  euro
20.000,00 nell'anno 2021; 
    b) nella  missione  10  (Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'),
programma 05 (Viabilita' e infrastrutture stradali), titolo 2  (Spese
di investimento) per euro 4.547.054,99 nel  2019,  euro  1.538.475,00
nel 2020 ed  euro  1.143.013,58  nel  2021  a  valere  sul  Programma
operativo "Investimenti  per  la  crescita  e  l'occupazione  2014/20
(FESR)" relativamente agli interventi previsti dall'articolo 4, comma
2, gia' avviati; 
    c) nella missione 17  (Energia  e  diversificazione  delle  fonti
energetiche), programma  01  (Fonti  energetiche),  titolo  1  (Spese
correnti) per euro 33.000,00 nell'anno 2019, euro 45.000,00 nell'anno
2020 ed euro 45.000,00 nell'anno 2021; 
    d) nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 03 (Altri
fondi): 
      1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000,00 nel 2019, euro
200.000,00 nel 2020 ed euro 220.000,00 nel 2021; 
      2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro  1.500.000,00  nel
2019, per euro 2.450.000,00 nel 2020 ed euro 2.450.000,00 nel 2021. 
  4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.