Art. 21.
        Disposizioni transitorie in materia di accreditamento
    1. Alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge sono
provvisoriamente accreditati:
      a) i  soggetti  pubblici  che  esercitano attivita' sanitarie e
socio-sanitarie;
      b) i  soggetti privati che risultano accreditati ai sensi della
legge  23 dicembre  1994,  n.  724 (Misure di razionalizzazione della
finanza  pubblica)  e  successive  modifiche  e gli altri operanti ai
sensi dell'Art. 8-quater, comma 6, del decreto legislativo.
    2. I    soggetti   di   cui   al   comma 1,   devono   richiedere
l'accreditamento,  ai sensi dell'Art. 14, entro il termine di novanta
giorni  dal  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio,  ai  sensi
dell'Art.  7.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  l'accreditamento
provvisorio decade.