Art. 23.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogati:
      a) la  legge  regionale  6 settembre  1979, n. 70 (norme per la
funzionalita' dei servizi di laboratorio per la diagnosi medica);
      b) la  legge  regionale  31 dicembre  1987,  n.  64  (norme per
l'autorizzazione,  la  vigilanza  e le convenzioni con le case di cui
private);
      c) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 (organizzazione,
funzionamento    e    realizzazione    delle    residenze   sanitarie
assistenziali);
      d) il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1 (Regolamento
per  l'organizzazione  ed  il funzionamento delle residenze sanitarie
assistenziali - Art. 9 - legge regionale concernente: organizzazione,
funzionamento    e    realizzazione    delle    residenze   sanitarie
assistenziali);
      e) la  legge  regionale  6 giugno  1980, n. 52 (Esercizio delle
funzioni  amministrative  in  materie  di igiene e sanita' pubblica e
vigilanza   sulle   farmacie   ai  sensi  dell'Art.  32  della  legge
23 dicembre  1978, n. 833), ad eccezione degli articoli 13, 14, primo
comma, 15 e 16.
    2. Le  abrogazioni di cui al comma 1, hanno effetto dalla data in
cui  sara'  entrato  in  vigore  il regolamento previsto dall'Art. 5,
comma  1,  lettera  b),  e  sara' divenuto esecutivo il provvedimento
previsto dallo stesso Art. 5, comma 1, lettera a).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 3 marzo 2003
                               STORACE