Art. 23. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 6 settembre 1979, n. 70 (norme per la funzionalita' dei servizi di laboratorio per la diagnosi medica); b) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 (norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cui private); c) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 (organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali); d) il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1 (Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali - Art. 9 - legge regionale concernente: organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali); e) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 52 (Esercizio delle funzioni amministrative in materie di igiene e sanita' pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'Art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), ad eccezione degli articoli 13, 14, primo comma, 15 e 16. 2. Le abrogazioni di cui al comma 1, hanno effetto dalla data in cui sara' entrato in vigore il regolamento previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera b), e sara' divenuto esecutivo il provvedimento previsto dallo stesso Art. 5, comma 1, lettera a). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 3 marzo 2003 STORACE