Art. 22.
                      Integrazione all'art. 10

   1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/ 1999,
e' aggiunto il seguente:
    «5-bis. Per centri commerciali naturali si intendono aggregazioni
di operatori del commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati in
ambiti  omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche
di sviluppo comuni.».