Art. 22. Integrazione all'art. 10 1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/ 1999, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per centri commerciali naturali si intendono aggregazioni di operatori del commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati in ambiti omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni.».