Art. 15.
                        Competenze regionali
 
   1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente art.
1, la Regione promuove ed attua:
     a)  iniziative  di  aggiornamento  degli  operatori  addetti  ai
servizi previsti dalla presente legge  e  dei  docenti  della  scuola
materna comunale;
     b)  interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli
di solarita' e di promozione educativa;
     c) iniziative  a  sotegno  dell'orientamento  educativo,  tenuto
conto  delle  indicazioni programmatiche e degli interventi operativi
dei consigli scolastici distrettuali;
     d) assicurazione dei beneficiari di cui al precedente art. 3 per
gli   eventi   dannosi   connessi   alle    attivita'    scolastiche,
parascolastiche ed al trasporto;
     e)   interventi   per   lo   sviluppo   e   il   perfezionamento
dell'istruzione tecnica e professionale;
     f) interventi in  favore  dei  comuni  per  l'adeguamento  e  il
potenziamento  delle  attrezzature  necessarie  per  il funzionamento
delle cucine e dei refettori scolastici;
     g) interventi in favore dei comuni  per  dotare  gli  stessi  di
scuolabus;
     h) fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature
specialistiche  che si rendono necessarie per l'inserimento in scuole
normali di alunni minorati e per la realizzazione  di  opere  che  ne
facilitano l'accesso ai locali scolastici;
     i)  interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli
stessi erogati ai sensi del precedente art. 4;
     l) interventi per favorire la circolarita' e  l'interscambio  di
esperienze tra le diverse realta' educative;
     m)  ogni  altro  intervento riferito utile per il raggiungimento
delle finalita' della presente legge.
   2. L'onere per gli  interventi  previsti  nel  presente  articolo,
aggiuntivi  rispetto  alle  funzioni  attribuite  agli enti locali ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
616,  dovra' essere contenuto nei limiti stabiliti al terzo comma del
succesivo art. 38.