Art. 16.
                       Vendite di liquidazione
 
  1.  L'operatore  che intenda effettuare una vendita di liquidazione
deve darne comunicazione al comune almeno quindici giorni prima della
data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:
   a)  in  caso  di  liquidazione   per   cessazione   dell'attivita'
commerciale,  atto  di  rinuncia  all'autorizzazione  per  le medie o
grandi strutture di vendita ovvero, per  gli  esercizi  di  vicinato,
dichiarazione di cessazione dell'attivita';
   b)  in  caso  di  liquidazione  per  cessione d'azienda, copia del
contratto, non preliminare, redatto con  atto  pubblico  o  scrittura
privata registrata;
   c)  in  caso  di  liquidazione  per trasferimento in altri locali,
copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi  di  esercizi
di  vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente
a prova della disponibilita' dei nuovi locali;
   d) in caso  di  liquidazione  per  trasformazione  o  rinnovo  dei
locali,  dichiarazione  di  esecuzioni  dei lavori per un importo non
inferiore a L. 100.000 IVA esclusa, a  metro  quadrato,  fino  ad  un
valore  di  10 milioni, da comprovare successivamente con copia delle
fatture;
   e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione,  l'ubicazione  dei
locali  in  cui  deve essere effettuata, che in caso di trasferimento
sono quelli di provenienza,  la  data  di  inizio  e  di  fine  della
vendita, le merci oggetto della stessa.
  2.  Al  termine  della  vendita di liquidazione per il rinnovo o la
trasformazione dei  locali  l'esercizio  deve  essere  immediatamente
chiuso  per  il  tempo  necessario  all'effettuazione  dei  lavori  e
comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.
  3. Le vendite di liquidazione possono essere  effettuate,  per  una
durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il
mese  di  dicembre  ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun
periodo di vendite di fine stagione.