Art. 18.
                         Disposizioni comuni
 
  1.  Nelle  vendite di liquidazione e di fine stagione e' vietato il
riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi
a premio nonche' la vendita con il sistema del pubblico incanto.
  2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare  la  veridicita'
delle   asserzioni   pubblicitarie   che  debbono  essere  presentate
graficamente in modo non ingannevole e contenere  gli  estremi  delle
comunicazioni la durata e l'oggetto della vendita.
  3.  I  prodotti  offerti  in  vendita  straordinaria debbono essere
nettamente separati da quelli eventualmente, posti  in  vendita  alle
condizioni  ordinarie.  In  mancanza  di separazione tutti i prodotti
esposti  debbono  essere  venduti  alle  condizioni  piu'  favorevoli
previste  per  la  vendita  straordinaria,  salvo  il caso in cui gli
stessi non possano essere oggetto di tale forma di vendita.
  4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica  si  pratichino
prezzi  di  vendita  diversi, a seconda della varieta' degli articoli
che rientrano in tale voce, nella pubblicita' deve essere indicato il
prezzo  piu'  alto  e  quello  piu'  basso  con  lo  stesso   rilievo
tipografico.
  5.  Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli
che rientrano nella voce reclamizzata devono essere  venduti  a  tale
prezzo.
  6. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di
qualsiasi   compratore,   senza  limitazioni  di  quantita'  e  senza
abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
  7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione
e' ammesso vendere solo prodotti gia'  presenti  nell'esercizio,  con
divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.
  8.  L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del
pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di  vendita,
con  le  stesse  forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la
presenza di vendita straordinaria nel locale.