Art. 18. Disposizioni comuni 1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione e' vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonche' la vendita con il sistema del pubblico incanto. 2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita' delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni la durata e l'oggetto della vendita. 3. I prodotti offerti in vendita straordinaria debbono essere nettamente separati da quelli eventualmente, posti in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutti i prodotti esposti debbono essere venduti alle condizioni piu' favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui gli stessi non possano essere oggetto di tale forma di vendita. 4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varieta' degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicita' deve essere indicato il prezzo piu' alto e quello piu' basso con lo stesso rilievo tipografico. 5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo. 6. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantita' e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. 7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione e' ammesso vendere solo prodotti gia' presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito. 8. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.