Art. 17 
 
                      Autorizzazione idraulica 
 
  1. Il regime autorizzatorio di cui al  regio  decreto  523/1904  si
applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali
delle classi individuate ai  sensi  dell'art.  4,  incluse  le  opere
disciplinate dagli articoli  96  e  97  del  medesimo  regio  decreto
523/1904. 
  2. Le attivita' che  comportano  modifiche  del  suolo  all'interno
della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio
della  sponda  o,  comunque,  dal  limite  demaniale,  sono  soggette
all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e  93  del  regio
decreto 523/1904. 
  3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di
posa in opera  di  tubazioni  e  canalizzazioni  sugli  impalcati  di
manufatti  di  attraversamento  di  corsi  d'acqua,  internamente   o
esternamente alla struttura,  a  condizione  che  le  medesime  siano
contenute  entro  la  sagoma  di  ingombro  degli  impalcati  stessi,
considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua. 
  4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima  dell'inizio  delle
attivita' di cui al  comma  3,  trasmette  il  progetto  delle  opere
all'ente competente ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  m),  e
dell'art. 16, comma 2, lettera e), il quale, entro tale termine, puo'
vietare per esigenze di carattere  idraulico,  la  realizzazione  dei
manufatti di cui al comma 3. 
  5. In caso di  sopravvenute  esigenze  di  carattere  idraulico  il
soggetto che utilizza i manufatti di cui al  comma  3  provvede  alla
rimozione degli stessi a proprie  spese  e  senza  diritto  ad  alcun
indennizzo. 
  6. Gli  oneri  connessi  alla  gestione  e  alla  manutenzione  dei
manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da  ponti  e
guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada,  o
dei soggetti pubblici o privati  che  ne  usufruiscono.  In  caso  di
mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a  cura  e
spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di  un  soggetto
pubblico o privato, la struttura regionale competente in  materia  di
difesa del suolo assegna al medesimo, mediante  diffida,  un  termine
per provvedere  comunque  non  inferiore  a  trenta  giorni.  Decorso
inutilmente  il  termine  e  sentito  il  soggetto  inadempiente,  la
medesima struttura regionale provvede all'adozione dei  provvedimenti
necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attivita' non  realizzata
con oneri a carico del soggetto inadempiente.  L'inerzia  degli  enti
locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55. 
  7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni  previsti  dai  piani
stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'art.  67
del decreto legislativo 152/2006, la  realizzazione  di  insediamenti
nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo  meccanico  o
alternato, comporta l'assunzione da parte  del  soggetto  proponente,
attuatore o utilizzatore, degli oneri  connessi  alla  costruzione  e
alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di  difesa
idraulica. 
  8. Nei  casi  previsti  dall'art.  33  il  parere  idraulico  della
struttura  regionale  competente  in  materia  di  difesa  del  suolo
sostituisce l'autorizzazione idraulica. 
  9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi  scarichi  o
per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la  portata,
direttamente  o  indirettamente,  a  un  corso   d'acqua   demaniale,
funzionali all'attuazione di  nuovi  interventi  previsti  nei  piani
attuativi comunali  approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione
in  zona  sismica  e  per  la  tutela  fisica  del  territorio),   e'
subordinato alla presentazione, da parte  del  soggetto  richiedente,
dello studio di compatibilita' idraulica previsto dall'art. 16, comma
2, lettera b), della legge regionale medesima.