Art. 17 Autorizzazione idraulica 1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'art. 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904. 2. Le attivita' che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904. 3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua. 4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' di cui al comma 3, trasmette il progetto delle opere all'ente competente ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera m), e dell'art. 16, comma 2, lettera e), il quale, entro tale termine, puo' vietare per esigenze di carattere idraulico, la realizzazione dei manufatti di cui al comma 3. 5. In caso di sopravvenute esigenze di carattere idraulico il soggetto che utilizza i manufatti di cui al comma 3 provvede alla rimozione degli stessi a proprie spese e senza diritto ad alcun indennizzo. 6. Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attivita' non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente. L'inerzia degli enti locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55. 7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 152/2006, la realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica. 8. Nei casi previsti dall'art. 33 il parere idraulico della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sostituisce l'autorizzazione idraulica. 9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), e' subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, dello studio di compatibilita' idraulica previsto dall'art. 16, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima.