Art. 53 
 
           Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. 
               Modifiche all'art. 2 della l.r. 22/2015 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,  65/2014),  le  parole:
«fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche  disposizioni
in materia di competenza esclusiva dello Stato» sono sostituite dalle
seguenti: «fatte salve le competenze di enti diversi dalle province e
dalla Citta' metropolitana di Firenze, individuati  con  disposizioni
nazionali nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.».