Art. 53 Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'art. 2 della l.r. 22/2015 1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: «fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le competenze di enti diversi dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze, individuati con disposizioni nazionali nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.».