Art. 14 
 
                Vigilanza sulle strutture autorizzate 
 
  1. Ferma restando la  competenza  in  materia  di  vigilanza  sulle
strutture sanitarie, sociosanitarie e  sociali  attribuita  ad  altri
soggetti dalla normativa nazionale e  regionale,  A.Li.Sa.  provvede,
con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti
di autorizzazione delle strutture di cui all'art. 2. A.Li.Sa. compie,
altresi', specifiche verifiche su richiesta del  comune  o  di  altre
autorita' pubbliche, nonche' a seguito di motivata segnalazione degli
utenti. 
  2. Per le verifiche di cui al comma 1 A.Li.Sa. puo'  avvalersi  del
personale delle ASL e dei comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2. 
  3. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali  e
amministrative, nel caso in cui siano riscontrate  gravi  carenze  di
requisiti autorizzativi o comunque situazioni  che  comportino  grave
pregiudizio o pericolo per la salute e  la  tutela  degli  assistiti,
A.Li.Sa. ne da' comunicazione al  Comune  che  provvede  alla  revoca
dell'autorizzazione. 
  4. A.Li.Sa., in collaborazione con l'ASL e il Comune,  adotta  ogni
provvedimento necessario ad assicurare la continuita' assistenziale. 
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, su  richiesta  dell'interessato,
A.Li.Sa. accerta entro trenta  giorni  il  ripristino  dei  requisiti
autorizzativi o il superamento delle condizioni che hanno determinato
le situazioni di grave pregiudizio o pericolo per gli assistiti e  ne
da' comunicazione al Comune. 
  6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 se, nel corso  delle
attivita'  di  verifica,  vengono  accertate  carenze  in  ordine  ai
requisiti autorizzativi, A.Li.Sa. assegna alla struttura  interessata
un congruo termine per l'adeguamento e  provvede  alla  verifica  nei
successivi trenta giorni. 
  7. I provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sono comunicati da
parte del  comune  ad  A.Li.Sa.  entro  quindici  giorni  dalla  loro
adozione.