Art. 16 
 
         Verifica dei requisiti delle strutture accreditate 
 
  1. L'OTA di cui all'art. 10 puo' accertare in qualsiasi momento  il
possesso dei requisiti di accreditamento  da  parte  delle  strutture
accreditate. 
  2.  In  caso  di  segnalazione  di   violazioni   o   inadempienze,
provenienti da autorita' pubbliche  nonche'  a  seguito  di  motivata
segnalazione degli utenti, A.Li.Sa.,  tramite  l'OTA,  provvede  alla
verifica  nel  termine  di  dieci  giorni   dal   ricevimento   della
segnalazione. 
  3. La revoca dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  da
parte   del   comune   determina   la   revoca    dell'accreditamento
istituzionale. 
  4. A  seguito  dell'attivita'  di  verifica  espletata  l'OTA  puo'
fissare un termine di adeguamento ovvero richiedere alla  Regione  la
sospensione o la revoca dell'accreditamento.