Art. 17 
 
                              Sanzioni 
 
  1. I titolari delle strutture e dei servizi di cui all'art.  2  che
violano le disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti,  in
concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alle sanzioni
amministrative pecuniarie, applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni
e integrazioni, della legge regionale 2 dicembre 1982, n.  45  (Norme
per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   di
competenza della Regione o di enti da essa  individuati,  delegati  o
subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della  legge
regionale 14 aprile 1983,  n.  11  (Norme  per  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie in materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica,  vigilanza  sulle  farmacie  e   polizia   veterinaria)   e
successive modificazioni e integrazioni, di seguito previste: 
    a) da 15.000,00 euro a  60.000,00  euro  per  la  gestione  delle
strutture senza la prevista autorizzazione. Al  verificarsi  di  tale
fattispecie consegue  l'impossibilita'  di  presentare  richiesta  di
autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra struttura  per
un periodo di tre anni; 
    b) da 15.000,00 euro  a  50.000,00  euro  per  l'ampliamento,  la
trasformazione, la diversa utilizzazione di strutture o di  parti  di
esse senza la prevista autorizzazione; 
    c) da 15.000,00 euro  a  50.000,00  euro  per  l'accertamento  di
situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la  salute
e la tutela degli assistiti; 
    d) da 5.000,00  euro  a  50.000,00  euro  per  l'accertamento  di
carenze dei requisiti autorizzativi; 
    e) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro  per  ogni  posto  letto  in
strutture extraospedaliere eccedente  rispetto  al  numero  di  posti
letto autorizzati; 
    f) da 3.000,00 euro a 15.000,00 euro per il  mancato  adeguamento
alle prescrizioni di cui all'art. 14, comma 6; 
    g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro  per  l'omessa  comunicazione
prevista all'art. 5, comma 6. 
  2. Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  11/1983  e
successive modificazioni e integrazioni, il personale di vigilanza  e
di ispezione di A.Li.Sa. e di ciascuna ASL provvede, in  aggiunta  ai
soggetti indicati dalla normativa nazionale e regionale  in  materia,
all'accertamento e alla contestazione  delle  violazioni  di  cui  al
comma 1. 
  3. I verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni di
cui al comma 1 sono trasmessi al  Comune  e  all'ASL  competente  per
territorio e ad A.Li.Sa.. 
  4. In caso di reiterazione  delle  violazioni  ai  sensi  dell'art.
8-bis della legge 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni,
la sanzione e' aumentata fino a un terzo.