Art. 18 
 
       Competenze della Citta' metropolitana e delle province 
 
  1.  La  Citta'  metropolitana  e  le  province  sono  le  autorita'
competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi: 
    a) autorizzazione integrata ambientale (AIA), di  cui  al  Titolo
III bis della Parte seconda (Allegato VIII alla  Parte  seconda)  del
d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) autorizzazione allo scarico, non  in  pubblica  fognatura,  di
acque reflue industriali e  di  acque  reflue  urbane,  di  cui  agli
articoli  124,  125  e  126  del   d.lgs.   152/2006   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    c)  autorizzazione  agli  impianti  di  smaltimento  e   recupero
rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006
e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo
di depurazione in agricoltura, di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  99  (Attuazione  della  direttiva
86/278/CEE concernente la protezione  dell'ambiente,  in  particolare
del  suolo,  nell'utilizzazione  dei   fanghi   di   depurazione   in
agricoltura); 
    e)  autorizzazione  alle   emissioni   in   atmosfera   per   gli
stabilimenti,  di  cui  all'articolo  269  del  d.lgs.   152/2006   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    f) autorizzazione in via ordinaria di cui  all'articolo  269  del
d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni  e  integrazioni,  per  le
attivita' di cui all'elenco dell'articolo 272  del  medesimo  decreto
legislativo,  laddove  non  possano  essere  applicate  le  procedure
semplificate; 
    g) autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante
la   disciplina   dell'autorizzazione   unica   ambientale    e    la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, con esclusione di quanto di competenza dei  comuni,  ai
sensi dell'articolo 19.