Art. 18 Competenze della Citta' metropolitana e delle province 1. La Citta' metropolitana e le province sono le autorita' competenti al rilascio dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui al Titolo III bis della Parte seconda (Allegato VIII alla Parte seconda) del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; b) autorizzazione allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, di cui agli articoli 124, 125 e 126 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; c) autorizzazione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; d) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); e) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; f) autorizzazione in via ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di cui all'elenco dell'articolo 272 del medesimo decreto legislativo, laddove non possano essere applicate le procedure semplificate; g) autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quanto di competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 19.