Art. 21 Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 124, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' consentito il rinnovo tacito dell'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti adibiti ad abitazione e relative pertinenze, non recapitanti in pubblica fognatura, e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a cinquanta. 2. L'autorizzazione allo scarico e' tacitamente rinnovata, con le modalita' definite dai relativi provvedimenti di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o, piu' in generale, della tipologia del sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui. 3. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non e' applicabile agli scarichi assimilabili ai domestici, come definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente.