Art. 21 
 
Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico delle  acque  reflue
                             domestiche 
 
  1. In attuazione di quanto previsto  dall'articolo  124,  comma  8,
ultimo periodo, del d.lgs.  152/2006  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' consentito il rinnovo tacito dell'autorizzazione per
gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti  da  insediamenti
adibiti ad abitazione  e  relative  pertinenze,  non  recapitanti  in
pubblica fognatura, e per un numero di abitanti equivalenti inferiore
a cinquanta. 
  2. L'autorizzazione allo scarico e' tacitamente rinnovata,  con  le
modalita' definite dai relativi provvedimenti di  autorizzazione,  se
non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello
scarico  o,  piu'  in  generale,  della  tipologia  del  sistema   di
trattamento e di smaltimento dei reflui. 
  3. Il rinnovo tacito dell'autorizzazione non  e'  applicabile  agli
scarichi assimilabili ai domestici,  come  definiti  dalla  normativa
nazionale e regionale vigente.