Art. 22 Abrogazioni 1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale); b) art. 65 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); c) art. 8, comma 1, art. 9, commi 1, 3 e 4, art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, art. 11, commi 1, 2, 3, e 4, art. 12, commi 1 e 2, della legge regionale 1 marzo 2016, n. 21 (Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 31 ottobre 2018 ROSSI (Omissis).