Art. 22 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: 
    a) legge regionale  24  novembre  1997,  n.  87  (Disciplina  dei
rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici  che  operano
nell'ambito regionale); 
    b) art. 65 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme  in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarita' del lavoro); 
    c) art. 8, comma 1, art. 9, commi 1, 3 e 4, art. 10, commi 1,  2,
3 e 4, art. 11, commi 1, 2, 3, e 4, art. 12, commi 1 e 2, della legge
regionale 1 marzo 2016, n. 21  (Riordino  delle  funzioni  di  tenuta
degli albi regionali del terzo settore ai sensi della  l.r.  22/2015.
Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002). 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 31 ottobre 2018 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).