Art. 16 
 
                           Temporary store 
 
  1. L'apertura di un temporary store e' soggetta a  SCIA,  ai  sensi
degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare  al
SUAP competente per territorio. 
  2. Nella SCIA deve essere indicata la  durata  dell'attivita',  che
non puo' superare i novanta giorni. 
  3. L'attivita' di vendita puo' essere esercitata da: 
    a) aziende di distribuzione; 
    b) aziende produttrici  che  intendano  vendere  direttamente  al
consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione  di  fiere,
feste, manifestazioni, convegni o  altre  riunioni  straordinarie  di
persone, per una durata coincidente con l'evento. 
  4. In occasione  di  particolari  eventi,  di  rilevanza  non  solo
locale,  finanziati  direttamente  o   indirettamente   con   risorse
pubbliche od organizzati  da  soggetti  pubblici,  i  comuni  possono
individuare  specifiche  modalita',  condizioni  o  limitazioni   per
l'apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la  durata
dell'evento e qualora  sussistano  ragioni  di  prevalente  interesse
pubblico. 
  5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre
effetti giuridici e non e' necessario presentare la comunicazione  di
cui all'art. 95.