Art. 18 Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Decorsi novanta giorni dal ricevimento la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita e' soggetta a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 3. La riduzione della superficie di vendita e' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 4. L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente al permesso di costruire. 5. Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'art. 99, comma l, lettera c), della legge regionale n. 65/2014.