Art. 18 
 
       Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita 
 
  1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede,  l'ampliamento  della
superficie di vendita fino ai limiti di cui  all'art.  13,  comma  1,
lettera e), di una  media  struttura  di  vendita  sono  soggetti  ad
autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. Decorsi
novanta giorni dal ricevimento  la  domanda  deve  ritenersi  accolta
qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. 
  2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
di una media struttura di vendita e' soggetta a SCIA ai  sensi  degli
articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare  al  SUAP
competente per territorio. 
  3.  La  riduzione  della  superficie  di  vendita  e'  soggetta   a
comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 
  4. L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente  al  permesso  di
costruire. 
  5. Le medie strutture di vendita possono essere insediate  solo  in
aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale  al  dettaglio
di cui all'art. 99, comma l, lettera c),  della  legge  regionale  n.
65/2014.