Art. 20 
 
         Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci 
 
  1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 15, 18 e 19, e gli
empori polifunzionali di cui all'art. 25, che effettuano attivita' di
vendita al pubblico dei farmaci da  banco  o  di  automedicazione  ai
sensi  dell'art.  5  del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248, inviano copia della comunicazione di cui all'art. 5, comma 1,
del decreto-legge n. 223/2006  convertito  dalla  legge  n.  248/2006
anche  al  comune  e  all'azienda  unita'  sanitaria   locale   (USL)
competenti per territorio.