Art. 20 Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci 1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 15, 18 e 19, e gli empori polifunzionali di cui all'art. 25, che effettuano attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 anche al comune e all'azienda unita' sanitaria locale (USL) competenti per territorio.