Art. 21 Centri commerciali 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un centro commerciale e' soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. 3. La riduzione della superficie di vendita e' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. 4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. 5. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale puo' non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione, oppure indicare un preposto. 6. Gli esercizi commerciali compresi all'interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1. 7. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso. 8. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio, purche' rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e il dimensionamento di ciascun settore merceologico.