Art. 25 
 
                        Empori polifunzionali 
 
  1. Nei comuni montani, come elencati nell'allegato  B  della  legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle  autonomie
locali), e in quelli  insulari  nonche'  negli  ambiti  territoriali,
urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a  tremila  abitanti
individuati dal comune e interessati da fenomeni di  rarefazione  del
sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi  di  vicinato  e  le
medie strutture di vendita possono svolgere  in  un  solo  esercizio,
detto emporio polifunzionale, oltre all'attivita' commerciale,  altri
servizi  di  interesse  per  la   collettivita',   eventualmente   in
convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le  modalita'  e
le condizioni stabilite dal comune. 
  2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui
alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche  alla  legge  regionale  n.  20/2008),  promuove
misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli
empori polifunzionali.