Art. 25 Empori polifunzionali 1. Nei comuni montani, come elencati nell'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in quelli insulari nonche' negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune e interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di interesse per la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal comune. 2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), promuove misure finalizzate a favorire l'insediamento ed il mantenimento degli empori polifunzionali.