Art. 24.
              Modificazioni ed integrazioni all'art. 13

   1.  Il  comma  2  dell'art.  13  della legge regionale 23/2003, e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Gli  interventi  edilizi  ricompresi  nei  programmi  urbani
complessi sono disciplinati, in base alle diverse categorie, ai sensi
degli  articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e relativamente ai requisiti dei
beneficiari  delle risorse di cui al comma 1, ai sensi degli articoli
20, 21, 22, 23 e 24.».