Art. 24. Modificazioni ed integrazioni all'art. 13 1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 23/2003, e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi edilizi ricompresi nei programmi urbani complessi sono disciplinati, in base alle diverse categorie, ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e relativamente ai requisiti dei beneficiari delle risorse di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24.».