Art. 19.
            Promozione e diffusione esperienze educative
 
   1.  La  Regione,  d'intesa  con  i  competenti  organi  collegiali
scolastici, al fine  di  favorire  la  piu'  ampia  diffusione  delle
esperienze   educative,  con  particolare  riguardo  ai  processi  di
integrazione  europea,  promuove  e  sostiene  la   effetuazione   di
esperienze  sia  nell'ambito  del  territorio  nazionale  che, previe
intese con il Ministero degli affari esteri, con realta' educative di
paesi esteri.
   2. Le iniziative di cui al comma precedente  sono  attivate  sulla
base  di  specifici  progetti  da  presentarsi  entro il 30 giugno di
ciascun anno  all'Assessorato  regionale  competente  in  materia  di
diritto   allo   studio   da   parte  delle  istituzioni  scolastiche
interessate.
   3. Ciascun  progetto,  redatto  in  coerenza  con  le  indicazioni
contenute  nel  piano pluriennale di cui al succesivo art. 34, a pena
di non ammissibilita', dovra' riportare:
     a) esplicita richiesta sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'istituto proponente;
     b) obiettivi che si intendono perseguire;
     c)  lettera  di  intenti, sottoscritta dal legale rappresentante
l'istituto di destinazione, completa  degli  elementi  identificativi
della  realta'  educativa con la quale si intende operare lo scambio.
Per le istituzioni scolastiche estere, la predetta lettera di intenti
deve recare il visto della locale autorita' consolare italiana;
     d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno;
     e)   numero   e   qualifica   professionale    degli    evntuali
accompagnatori;
     f) durata e periodo di svolgimento;
     g) modalita' di valutazione dei risultati conseguiti;
     h)  copia  conforme della deliberazione, adottata dal competente
organo collegiale, di approvazione del progetto e di definizione  del
previsto  piano  finanziario  di  spesa,  con la indicazione anche di
eventuali entrate;
     i)  nulla-osta  rilasciato  dalla   amministrazione   scolastica
competente per il territorio.
   4. L'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti, sulla base dei
criteri  previsti  dal  piano annuale di cui al successvo art. 35, e'
disposta dalla Giunta regionale, sentita  la  competente  commissione
consiliare permanente.