Art. 20.
                       Orientamento educativo
 
   1.  Allo scopo di favorire scelte educative autonome e consapevoli
la Regione, in coerenza con l'indirizzo culturale prevalente che vede
l'orientamento quale processo educativo che si  sviluppa  all'interno
del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche
e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali:
     a)  realizza  un  sistema  informativo  diretto  a supportare il
processo  educativo  atto  a  fornire   utili   conoscenze   per   la
prosecuzione degli studi e per i processi di transizione;
     b)  effettua la raccolta e la diffusione di informazioni quanti-
tative e qualitative dirette all'utenza istituzionale ed a quella fi-
nale;
     c) provvede all'elaborazione di sussidi orientativi ed alla loro
diffusione anche attraverso i mezzi telematici;
     d) promuove, in collaborazione con la competente  amministazione
scolastica, iniziative per la realizzazione di processi orientativi a
carattere   sperimentale   e   innovativo  da  acquisire  al  sistema
informativo regionale;
     e) promuove la  realizzazione  di  sistemi  informativi  locali,
interconnessi con il sistema informativo regionale, che costituiscono
punti  di  ripetizione delle informazioni disponibili e, al contempo,
di acquisizione delle informazioni da immettere nel predetto  sistema
informativo regionale;
     f)  attua  e  promuove centri di studio, nell'ambito del sistema
informativo di cui alla precedente  lettera  a),  dotati  di  sussidi
multimediali   diretti  ad  evidenziare  agli  utenti  le  condizioni
ottimali di fruibilita' delle informazioni disponibili;
     g)  sostiene  con  interventi  finanziari,   le   attivita'   di
orientamento promosse dai distretti scolastici.
   2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attivate in modo
da  favorire  la  loro  integrazione  con le corrispondenti attivita'
previste nell'ambito del diritto allo studio universitario.
   3. Per la realizzazione delle  iniziative  di  cui  al  precedente
primo  comma, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione
delle universita', degli istituti di  ricerca,  dell'ISFOL  (Istituto
per  lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori) e di altri soggetti
che operano nel campo dell'orientamento educativo.
   4. La Giunta regionale, in coerenza con  le  indicazioni  previste
dal   piano   annuale   di   cui  al  successivo  art.  35,  provvede
all'assegnazione ed all'erogazione  dei  finanziamenti  ai  distretti
scolastici diretti a sostenere le attivita' di orientamento da questi
promosse.