Art. 22.
                            Assicurazione
 
   1. L'assicurazione copre dai rischi di infortunio gli alunni delle
scuole  di cui al precedente art. 3, iscritti negli appositi registri
scolastici  previsti  dalle  norme  vigenti,  nonche'  il   personale
incaricato della vigilanza degli stessi durante il trasporto.
   2.  L'assicurazione  copre  ogni  infortunio che possa verificarsi
all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel  corso  delle
attivita'  didattiche o di attivita' culturali, ricreative e sportive
promosse dalle autorita' scolastiche o con il consenso delle  stesse,
anche  in  orario extrascolastico inclusi i pecorsi per accedere alle
attivita' stesse, compresi viaggi e gite di istruzione  in  qualunque
parte  del mondo; copre altresi' i rischi connessi al trasporto degli
alunni e del personale di vigilanza con qualsiasi mezzo avvenga.
   3. Alla stipula della polizza di cui al  precedente  primo  comma,
provvede la Giunta regionale.