Art. 29. Modifiche all'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, articolo come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. L'autorizzazione o la prescrizione all'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti civili, anche se comprese nell'ambito di altri provvedimenti concessori e permissivi, tengono luogo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prevista dal presente articolo; 7-ter. Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non puo' essere comunque effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico. 7-quater. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico puo' in ogni caso provvedere d'ufficio al rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza della stessa. 7-quinquies. Le diffide e i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo, emanati dalle autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione, equivalgono al rinnovo della stessa previsto dal comma 7-ter. 7-sexies. Agli scarichi degli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione si applica la disciplina autorizzativa stabilita dall'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche".