Art. 29.
  Modifiche all'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali
        in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
 
  1.  Dopo  il  comma  7 dell'articolo 23 del testo unico delle leggi
provinciali in materia di tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti,
articolo  come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 25
luglio 1988, n. 22, sono aggiunti i seguenti:
  "7-bis. L'autorizzazione o la prescrizione  all'allacciamento  alla
pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti civili,
anche  se  comprese  nell'ambito  di altri provvedimenti concessori e
permissivi,  tengono  luogo  dell'autorizzazione  allo   scarico   in
pubblica fognatura prevista dal presente articolo;
  7-ter.  Le  autorizzazioni  allo  scarico, con esclusione di quelle
relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da
insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e  sono
rinnovabili.  La  relativa  domanda di rinnovo deve essere presentata
dagli  interessati  almeno  sessanta  giorni  prima  della   scadenza
dell'autorizzazione;  in  caso di mancata presentazione della domanda
entro detto termine, lo scarico non puo' essere  comunque  effettuato
oltre  la  scadenza.    Ai fini del rinnovo si osservano le procedure
stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
  7-quater. L'autorita' competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
allo  scarico  puo'  in  ogni  caso  provvedere  d'ufficio al rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza della stessa.
  7-quinquies. Le diffide e i provvedimenti prescrittivi  conseguenti
a   controllo,   emanati   dalle  autorita'  competenti  al  rilascio
dell'autorizzazione, equivalgono al rinnovo della stessa previsto dal
comma 7-ter.
  7-sexies. Agli scarichi  degli  insediamenti  civili  e  produttivi
soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione
si  applica  la  disciplina  autorizzativa stabilita dall'articolo 10
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche".