Art. 19.
                Osservatorio regionale del commercio
 
  1. In attuazione dell'art. 6, comma  1,  lettera  g),  del  decreto
legislativo  n.  114/1998,  e' istituito l'osservatorio regionale del
commercio allo scopo di monitorare  l'entita'  e  l'efficienza  della
rete distributiva.
  2.  L'osservatorio  regionale  opera in raccordo con l'osservatorio
nazionale  costituito  presso  il   Ministero   dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione
del  sistema  coordinato  di  monitoraggio  riferito  all'entita'   e
all'efficienza della rete distributiva.
  3. L'osservatorio regionale persegue le seguenti finalita':
   a)  realizzare  un sistema informativo della rete distributiva con
la  collaborazione  delle  camere  di  commercio  e  dei  comuni  per
l'utilizzazione  dei  dati  contenuti nella modulistica relativa alle
comunicazioni, alle autorizzazioni e  alle  denunce  all'ufficio  del
registro delle imprese;
   b)  valutare  l'andamento  delle problematiche della distribuzione
commerciale nella  Regione,  con  particolare  riguardo  ai  processi
derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;
   c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel
settore del commercio;
   d)  valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi
regionali in materia di commercio;
   e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle
statistiche  per  una   migliore   conoscenza   del   settore   della
distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura
dell'offerta,   alla   diffusione  delle  forme  associative  e  alla
consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria;
   f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e  nazionali
che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme
consortili.
  4.  Il  sistema  informativo regionale del commercio e' finalizzato
alla  valutazione  della  consistenza  e   della   evoluzione   delle
caratteristiche  strutturali  della  rete  distributiva al dettaglio,
alla comparazione del fenomeno distributivo tra le  varie  parti  del
territorio e con la rete distributiva nazionale.
  5.   Le   modalita'   per   l'organizzazione   e  il  funzionamento
dell'osservatorio regionale, i soggetti incaricati  della  conduzione
dell'osservatorio  a  livello  istituzionale, nonche' le procedure, i
criteri e le  modalita'  di  partecipazione  dei  rappresentanti  dei
comuni,  delle  province,  delle  camere  di  commercio nonche' delle
organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, dei
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti,
sono stabilite dalla  giunta  regionale  con  apposito  provvedimento
attuativo,  da  emanare  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.