Art. 20.
        Attivita' di formazione per gli operatori commerciali
 
  1. La Regione promuove la formazione professionale degli  operatori
richiedenti  l'accesso all'attivita' commerciale e di quelli che gia'
esercitano tale attivita', allo  scopo  di  sostenere  e  qualificare
l'occupazione   nel  settore  distributivo,  in  conformita'  con  le
disposizioni  regionali  in  materia  di  attivita'   di   formazione
professionale  e  di  politiche  attive  del lavoro e di formazione e
servizi all'impiego.
  2. L'attivita' formativa regionale si ispira ai  seguenti  principi
generali:
   a)   garanzia   di   un'ampia  ed  efficiente  offerta  formativa,
attraverso l'individuazione di una pluralita' di soggetti qualificati
che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;
   b)  contenimento  dei  costi  di  accesso  alla  formazione,   con
particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;
   c)  elevata  qualita'  della  formazione,  anche in considerazione
degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
   d)  integrabilita'  dei  programmi  formativi  di  base   e   loro
personalizzazione,    in    relazione   a   specifiche   esigenze   e
caratteristiche dei diversi contesti  territoriali,  con  particolare
riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
   e)  gradualita'  del  progetto di elevazione del livello formativo
generale;
   f) garanzia di omogeneita' dei  livelli  minimi  di  formazione  a
livello  regionale,  mediante  procedure  uniformi di espletamento di
prove finali.
  3. I corsi di formazione possono essere  gestiti  prioritariamente,
mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti:
   a)   le   associazioni   di  categoria  del  commercio  legalmente
costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle  stesse
istituiti;
   b)  le  camere  di  commercio e le strutture di formazione da esse
promosse;
   c) le strutture incaricate dell'attivita' di assistenza tecnica di
cui al successivo art. 21.
  4. Con apposito provvedimento attuativo sono stabiliti:
   a)  il  numero  di  corsi  qualificanti  previsti  annualmente  in
ciascuna provincia e le modalita' per la loro determinazione;
   b)   le   materie  previste  e  le  ore  minime  di  insegnamento,
eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi  curando  il
livello  qualitativo  degli  stessi e la loro omogeneita' nell'ambito
regionale, tenendo conto che, al fine di garantire  idonei  requisiti
professionali,  i  corsi  stessi devono avere per oggetto materie che
garantiscano  l'approfondimento  delle  disposizioni  relative   alla
salute  e  alla  sicurezza del lavoro, alla tutela e all'informazione
del consumatore, alla normativa sull'igiene dei  prodotti  alimentari
nonche' idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;
   c) le modalita' di svolgimento delle prove finali che, per i corsi
qualificanti, consistono in una prova scritta ed in un colloquio;
   d)  ogni  altro  aspetto organizzativo o regolamentare indicato ai
commi 7 e 9 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 che fosse
opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive  per
l'organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.