Art. 21.
     Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali
 
  1.  La  Regione  favorisce  le  iniziative volte a promuovere nelle
imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e  medie
imprese,   la   diffusione   di   strumenti,  metodologie  e  sistemi
finalizzati a sviluppare i  processi  di  ammodernamento  della  rete
distributiva,  migliorando  i  sistemi  aziendali  anche  al  fine di
ottenere le certificazioni di  qualita'  e  di  elevarne  il  livello
tecnologico.
  2. Con apposito regolamento sono definiti:
   a)   i  requisiti  affinche'  centri  istituiti,  anche  in  forma
consortile,  dalle  associazioni  di  categoria,  dalle   camere   di
commercio  e  da  altri  enti  possano  essere autorizzati a svolgere
attivita' di assistenza tecnica riconosciuta ai  sensi  dell'art.  23
del decreto legislativo n. 114/1998;
   b)  le  modalita'  di  autorizzazione  regionale  ai centri le cui
attivita' di assistenza tecnica devono  essere  svolte  a  favore  di
tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
   c)   l'individuazione   delle   attivita'  di  assistenza  tecnica
considerate prioritarie in relazione alle esigenze  delle  piccole  e
medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il
cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione
CIPE  del  5  agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269
del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'art. 16, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n. 226;
   d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e
funzionamento dei centri di assistenza tecnica.