Art. 24 
 
                   Concessione per tratti fluviali 
 
  1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione
ai sensi dell'art.  21,  comma  1,  che  interessano  singoli  tratti
fluviali  o  piu'  tratti  fluviali  singoli  o  discontinui,   anche
appartenenti a bacini idrografici diversi del  territorio  regionale,
e' affidata, con le modalita' di cui al  medesimo  art.  21,  per  la
durata della realizzazione degli  interventi  prevista  dal  relativo
progetto. 
  2. Nei tratti fluviali oggetto della concessione di cui al comma  1
non  e'  ammessa  la  presentazione  delle   istanze   dei   soggetti
interessati ai sensi dell'art. 25.