Art. 24 Concessione per tratti fluviali 1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'art. 21, comma 1, che interessano singoli tratti fluviali o piu' tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, e' affidata, con le modalita' di cui al medesimo art. 21, per la durata della realizzazione degli interventi prevista dal relativo progetto. 2. Nei tratti fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non e' ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 25.