Art. 28 Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici 1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalita' connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessita' idrauliche di ripristino dell'officiosita' dell'alveo nel tratto medesimo. 2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la quantita' di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalita' di utilizzo e la destinazione del medesimo. 3. Nei casi di cui al comma 1 i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, effettuano rilievi topografici, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera g), prima dell'inizio delle operazioni di scavo, ad avvenuto completamento delle stesse, nonche' in corso d'opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l'effettiva quantita' di materiale litoide estratta. 4. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia all'ente competente per classe di corso d'acqua, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'art. 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.