Art. 28 
 
                Interventi di manutenzione dell'alveo 
                   nell'ambito di lavori pubblici 
 
  1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi  sui  corsi
d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione  di
materiale litoide dall'alveo,  nel  tratto  interessato  dai  lavori,
unicamente per  finalita'  connesse  alla  realizzazione  dei  lavori
previsti dai progetti stessi o a necessita' idrauliche di  ripristino
dell'officiosita' dell'alveo nel tratto medesimo. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la  quantita'  di
materiale litoide  da  estrarre  dall'alveo  del  corso  d'acqua,  le
modalita' di utilizzo e la destinazione del medesimo. 
  3. Nei casi di cui al comma  1  i  soggetti  esecutori  dei  lavori
pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei
lavori,  effettuano  rilievi  topografici,   secondo   le   modalita'
stabilite dal provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, lettera  g),
prima  dell'inizio   delle   operazioni   di   scavo,   ad   avvenuto
completamento delle stesse, nonche'  in  corso  d'opera  in  caso  di
eventi di piena,  al  fine  di  accertare  l'effettiva  quantita'  di
materiale litoide estratta. 
  4.  Il  direttore  dei  lavori,  anteriormente   all'inizio   delle
operazioni di scavo, invia all'ente competente per  classe  di  corso
d'acqua,  l'attestazione  dell'avvenuto  pagamento  del  valore   del
materiale estratto, calcolato in base al canone  demaniale  ai  sensi
dell'art. 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo  valore,  con
il costo dei lavori.