Art. 32 
 
                  Sistemazioni idraulico-forestali 
 
  1. Gli interventi e le opere di sistemazione idraulico-forestali in
area montana sono realizzati mediante la combinazione  di  interventi
che interessano i  versanti  e  i  corsi  d'acqua,  finalizzati  alla
conservazione  della  stabilita'  dei  terreni  soggetti  a  processi
erosivi. 
  2. Gli interventi e le opere di cui al  comma  1  si  concretizzano
nell'esecuzione delle seguenti attivita': 
    a)  interventi,  estensivi  e  intensivi,  di  conservazione  del
territorio, finalizzati alla protezione e al ripristino dei versanti,
che privilegino l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; 
    b) interventi di manutenzione dell'alveo  dei  corsi  d'acqua  ai
sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a); 
    c) interventi di manutenzione delle  opere  idrauliche  ai  sensi
dell'art. 31, comma 1, lettere a) e b); 
    d)  realizzazione  di  nuove  opere  strettamente  connesse  alle
finalita' conservative del territorio, incluse le opere  paravalanghe
e la viabilita' di servizio.