Art. 32 Sistemazioni idraulico-forestali 1. Gli interventi e le opere di sistemazione idraulico-forestali in area montana sono realizzati mediante la combinazione di interventi che interessano i versanti e i corsi d'acqua, finalizzati alla conservazione della stabilita' dei terreni soggetti a processi erosivi. 2. Gli interventi e le opere di cui al comma 1 si concretizzano nell'esecuzione delle seguenti attivita': a) interventi, estensivi e intensivi, di conservazione del territorio, finalizzati alla protezione e al ripristino dei versanti, che privilegino l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; b) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a); c) interventi di manutenzione delle opere idrauliche ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere a) e b); d) realizzazione di nuove opere strettamente connesse alle finalita' conservative del territorio, incluse le opere paravalanghe e la viabilita' di servizio.