Art. 53 Norme in materia di contribuzione figurativa in favore dei sordomuti 1. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 nonche' agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva. Il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.