Art. 53 
 
Norme in materia di contribuzione figurativa in favore dei sordomuti 
 
  1. Come previsto dal  comma  3  dell'articolo  80  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  a  decorrere  dall'anno  2002  ai  lavoratori
sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio  1970,  n.  381
nonche'  agli  invalidi  per  qualsiasi  causa,  ai  quali  e'  stata
riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento o ascritta alle
prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica
30  dicembre  1981,  n.   834,   e   successive   modificazioni,   e'
riconosciuto, a loro richiesta, per  ogni  anno  di  servizio  presso
pubbliche  amministrazioni  o  aziende  private  ovvero   cooperative
effettivamente svolto, il beneficio  di  due  mesi  di  contribuzione
figurativa  utile  ai  soli  fini  del  diritto   alla   pensione   e
dell'anzianita' contributiva. Il beneficio e'  riconosciuto  fino  al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.