Art. 24 
 
Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione  dell'autorizzazione
                         e della concessione 
 
  1.  In  ogni  caso  di  estinzione  dell'autorizzazione   e   della
concessione, il titolare provvede al recupero ambientale previsto dal
provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava e  dalla
concessione  e  non  e'  liberato  dalle  obbligazioni  previste  dal
provvedimento   di   autorizzazione    o    di    concessione    sino
all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.