Art. 24 Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell'autorizzazione e della concessione 1. In ogni caso di estinzione dell'autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava e dalla concessione e non e' liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento di autorizzazione o di concessione sino all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.