Art. 18 Disposizioni transitorie 1. Alle istanze di autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonche' alle istanze di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie presentate prima della data in cui la presente legge acquista efficacia ai sensi dell'art. 21, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le strutture delle ASL, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli enti equiparati, le strutture pubbliche e private gia' autorizzate all'esercizio di attivita' sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonche' le strutture che abbiano presentato istanza di autorizzazione prima della data in cui la presente legge acquista efficacia si adeguano ai requisiti organizzativi e tecnologici fissati dal provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. 3. Qualora non siano stati completati i programmi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici, gia' approvati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, i rappresentanti legali delle strutture sanitarie e sociosanitarie sono tenuti ad aggiornare il cronoprogramma attuativo. 4. Il cronoprogramma, di durata non superiore a un triennio, e' trasmesso per l'approvazione al Comune di ubicazione della struttura entro sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui la presente legge acquista efficacia. 5. Il Comune, nei successivi novanta giorni, approva l'aggiornamento del cronoprogramma ovvero comunica al legale rappresentante della struttura i rilievi allo stesso indicando i termini per l'adeguamento. 6. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltre il cronoprogramma ad A.Li.Sa. che effettua la propria valutazione nei successivi sessanta giorni. 7. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3, l'approvazione del cronoprogramma di cui al presente articolo e' requisito sufficiente per il rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle strutture gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/1999. 8. A.Li.Sa. effettua annualmente il monitoraggio dei cronoprogrammi.